1. I progetti di cui al presente capo sono proposti dagli enti pubblici territoriali. Possono essere proposti anche da organismi privati, che svolgono attività di cura e di assistenza in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 160 o che sono inquadrati nella cooperazione sociale.
2. I progetti devono assicurare:
a) la copertura organizzativa, con personale adeguato, delle attività svolte in attuazione dei progetti stessi, sia per la parte concernente le attività lavorative, sia per quelle concernenti le attività di cura e di assistenza;
b) la conformità alla normativa vigente sul rapporto di lavoro, se questo si configuri e, in caso diverso, il rispetto delle previsioni del comma 5 dell'articolo 161;
c) il raccordo con gli operatori del sistema penitenziario e il rispetto della normativa vigente relativa alla situazione giuridica dei partecipanti all'attuazione dei progetti;
d) le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto.
3. Per i singoli partecipanti ai progetti, a seconda della misura alternativa alla detenzione applicata, vengono indicati dagli organi competenti le prescrizioni o i programmi di trattamento funzionali allo svolgimento dei progetti.