Art. 163.
(Proposizione dei progetti).

      1. I progetti di cui al presente capo sono proposti dagli enti pubblici territoriali. Possono essere proposti anche da organismi privati, che svolgono attività di cura e di assistenza in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 160 o che sono inquadrati nella cooperazione sociale.
      2. I progetti devono assicurare:

          a) la copertura organizzativa, con personale adeguato, delle attività svolte in attuazione dei progetti stessi, sia per la parte concernente le attività lavorative, sia per quelle concernenti le attività di cura e di assistenza;

          b) la conformità alla normativa vigente sul rapporto di lavoro, se questo si configuri e, in caso diverso, il rispetto delle previsioni del comma 5 dell'articolo 161;

          c) il raccordo con gli operatori del sistema penitenziario e il rispetto della normativa vigente relativa alla situazione giuridica dei partecipanti all'attuazione dei progetti;

          d) le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto.

      3. Per i singoli partecipanti ai progetti, a seconda della misura alternativa alla detenzione applicata, vengono indicati dagli organi competenti le prescrizioni o i programmi di trattamento funzionali allo svolgimento dei progetti.

 

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